STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVIA DILETTANTISTICA ATLETICA NOVESE
Adeguamento si sensi dell'Art. 90 della Legge N. 289 del 27/12/2002 e successive modificazioni, effettuato in data 21/02/2006.
Art. 1
In prosecuzione dell'omonima associazione sin qui spontaneamente protesasi ed in onore e memoria di quanti il 9/ottobre/1972 vollero a Novi Ligure una associazione sportiva dilettantistica d'atletica leggera, è costituita un Associazione Sportiva Dilettantistica denominata " Atletica Novese". Art. 2
L'associazione ha sede in Novi Ligure presso lo Stadio Comunale "Costante Girardengo" Via Crispi 27. L'organo amministrativo potrà variare l'indirizzo della sede sociale pur sempre restando nell'ambito del Comune di Novi Ligure. Art.3
La durata dell'associazione viene stabilita sino a tutto il 31 dicembre del 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento con le modalità e nei termini di cui al presente Statuto. Art. 4
L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (F.1.D.A.L.) e potrà aderire anche ad altre Federazioni Sportive riconosciute dal CONI. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e ai regolamenti della F.1.D.A.L. e/o di ogni altra Federazione o Ente di Promozione riconosciute cui intenderà affiliarsi. | colori sociali sono: bianco e celeste. Finalità-Oggetto Art. 5
L'Associazione che ha carattere assolutamente apolitico si propone di svolgere, attraverso lo studio e la divulgazione dello sport dilettantistico in generale e dell'atletica leggera in particolare, sia essa locale che regionale e/o nazionale, la sua attività in favore dei giovani e di quanti amino lo sport dilettantistico in generale e questa disciplina sportiva in particolare, ponendosi, quindi, quale punto d'incontro tra tutti coloro che ritengano lo sport dilettantistico strumento per l'avviamento dei giovani ad una vita di valori e di alenze a tutela di loro possibili deviazioni verso la ricerca di piaceri e/o sostanze che ne potrebbero minare il fisico o l'intelletto. Essa, quindi, favorendo la pratica dello sport dilettantistico in genere e dell'atletica leggera in particolare, intende, nel ricordo degli sportivi locali, avviare allo sport i giovani ed avvicinare allo sport ed all'atletica quanti in esso vedono un mondo di sportività che potrebbe essere preso a base per la regola di ogni collettività. Essa persegue, pertanto, la finalità di solidarietà ed educazione sociale mediante lo svolgimento dell'attività di cui sopra e di quelle a esse connesse, non ha alcun fine di lucro, non distribuisce durante tutta la vita dell'Associazione né direttamente né indirettamente gli eventuali utili, gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve o i capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Art. 6
L'Associazione, esclusa ogni attività commerciale, ha per oggetto:
promuovere ed organizzare attività sportive in generale e d'atletica leggera in particolare; tutelare e valorizzare lo sport dilettantistico in generale e l'atletica leggera in particolare; promuovere corsi di atletica leggera per l'apprendimento delle varie discipline; organizzare raduni, meeting, competizioni, congressi, mostre, dibattiti aventi per oggetto l'atletica leggera in particolare e lo sport dilettantistico in generale come mezzo di elevazione dei giovani e della collettività; svolgere attività direttamente connesse alle precedenti, anche se di natura commerciale, purché destinate a reperire i fondi necessari per finanziare le attività istituzionali e che restino nei limiti di cui all'Art. 6 del D.Lgs. N. 460/97 al fine di non perdere la qualità di ente non commerciale; riunire in associazione tutti coloro che hanno interesse al perseguimento dei fini sociali. Art.7 Domanda di ammissione Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive (atleti maggiorenni) svolte all’associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, della Federazione Italiana Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo la quale implica l'accettazione incondizionata al presente statuto. Il tesseramento ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile del Consiglio stesso; ma potrà essere anche sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. Soci/Soci-Atleti maggiorenni e Atleti Minorenni
= sociordinari
= socisostenitori;
= sociatleti-maggiorenni = socibenemeriti;
Sono soci ordinari senza distinzione di sesso, razza, religione e/o nazionalità tutti coloro che abbiano fatto richiesta e la loro domanda sia stata accettata dall'organo amministrativo preposto ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale.
Sono soci sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie. Sono soci atleti-maggiorenni tutti coloro che con la loro partecipazione all'attività agonistica contribuiscono a difendere i colori sociali e sono iscritti, tramite l'Associazione alle Federazioni Sportive con rilascio di tessera federale.
Sono Soci Benemeriti coloro che sono stati riconosciuti tale dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo per aver contribuito con particolari benefici morali e materiali al raggiungimento dei fini istituzionali dell’Associazione.
Sono atleti minorenni gli iscritti nei corsi tecnico pratici organizzati dall'Associazione e/o tesserati per l'Associazione nelle varie discipline sportive. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
Gli atleti minorenni al raggiungimento della maggiore età diventeranno Soci-atleti maggiorenni acquisendo il diritto di partecipazione nell’assemblee sociali nonché del diritto all'elettorato attivo e passivo.
Tutte le categorie di soci, ad esclusione di quelli benemeriti, sono tenuti a versare una quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Tutti i soci, i soci-atleti maggiorenni e gli atleti minorenni hanno diritto:
a difendere in competizioni ufficiali i colori sociali qualora inseriti nelle squadre con le quali l'associazione partecipa alle attività dilettantistiche nelle varie discipline sportive sempre se in regola con la normativa sanitaria di volta in volta vigente; a fruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione; alle eventuali pubblicazioni curate e/o edite dall'Associazione; a frequentare i locali dell'Associazione; a fruire di eventuali facilitazioni in occasioni di manifestazioni promosse ed organizzate dall'Associazione. La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità di oltre un'annualità di quota dalla data di scadenza del tesseramento o per indegnità dichiarata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, previo deferimento al giudizio della stessa da parte del Consiglio Direttivo. Nel corso di tale assemblea, alla quale dovrà essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. ae Organi
Art.8
Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea dei Soci (che può essere Ordinaria e/o Straordinaria) Ea oi È Toso Do a Sposo i b) Il Consiglio Direttivo DI DATIFICATIVO ; c) Il Presidente d) Il Vice Presidente 3) e) Il Segretario Art. 9 L'Assemblea dei Soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se dissenzienti. L'Assemblea ha il compito di dare le direttive perla realizzazione degli scopi sociali. Al’Assemblea prendono parte tutti i soci aventi diritto al voto purché in regola con la quota associativa.
Ogni socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio 0 da terzi; ciascun socio non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi di legge. Le Assemblee, sia ordinarie sia straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice-Presidente o in mancanza di quest'ultimo da uno dei soci eletti dall'Assemblea stessa.
L'assemblea nomina un segretario e, se necessario due scrutatori; di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Art. 10
La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma; viene indetta dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo; devono essere indicati il giorno, il luogo l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'Assemblea deve essere convocata armeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sul programma di attività, sulle linee d'azione dell'Associazione, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o di singoli soci, sulla nomina delle cariche sociali i cui candidati dovranno essere presentati dal Consiglio sia per acclamazione che per scrutinio segreto secondo le decisioni dell'Assemblea medesima.
Delibera, inoltre, su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea Straordinaria e su quant'altro ad esso riservato dalla legge o dal presente statuto.
L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti, mentre in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti e le deliberazioni verranno prese a maggioranza dei voti dei partecipanti alla medesima. Art. 11
L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza con le stesse modalità e caratteristiche della convocazione di quella Ordinaria.
Può essere convocata dal Presidente (quando ne ravvisi la necessità); dietro richiesta scritta dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea Straordinaria delibera con le stesse modalità e maggioranze sia in prima che in seconda convocazione come per l'Assemblea Ordinaria.
L'Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale; atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di quest'ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Ai sensi dell'Art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i % degli associati. Art. 12
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di nove sino ad un massimo di dodici membri eletti dall'Assemblea dei soci, la quale prima della nomina determinerà pure il numero dei componenti il Consiglio medesimo. | membri restano in carica 4 anni massimo e sono rieleggibili; la carica di Consigliere è gratuita. Il Consiglio qualora non via abbia già provveduto l'Assemblea in sede di nomina elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il segretario. Il Consiglio Direttivo, su deliberazione unanime dello stesso, potrà nominare uno o più soci forniti di specifiche deleghe e competenze. Il Consiglio si raduna di norma una volta al mese (ad eccezione nei mesi di giugno-luglio ed agosto) ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive, senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso. In caso di acanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio, i Consiglieri mancanti sono sostituiti, fino ad un numero massimo di cinque membri, con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di metà più uno dei componenti in prima convocazione ed in seconda convocazione (mezz'ora dopo l'ora stabilita per la prima) qualunque sia il numero dei consiglieri purché non inferiore ad un terzo degli stessi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, di chi ne fa le veci.
Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito delle linee d'azione deliberate dall'Assemblea dei Soci ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo all'Assemblea dei Soci. Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, l'ammissione dei nuovi soci, la formazione del bilancio di previsione con il relativo programma di attuazione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta. Le riunioni sono pubbliche e di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art. 13
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, salvo non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina del Consiglio. La carica è gratuita sono ammessi compensi per rimborsi spese effettivamente sostenuti nell'espletamento del suo mandato. In caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente ed in mancanza di questi, dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei Soci. Art.14
Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Art. 15
Il Segretario assiste il Presidente, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente ed al Vice Presidente della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione contabile dell'Associazione. Funzionamento - Esercizio Sociale. Art. 16
I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:
Quote sociali annualmente stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo; Contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune, Federazioni sportive, CONI etc.) o privati ; entrate varie ed eventuali utili e/o avanzi di gestione relativi ai precedenti esercizi. Art. 17 L'anno sociale ed il relativo esercizio decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre compreso di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale verrà redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dell'anno in corso e quello preventivo per il successivo esercizio da presentare entrambi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci da convocarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno stesso. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione. Norme Finali Art. 18
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso esclusivamente dall'Assemblea riunita in sessione straordinaria con le modalità di cui all’Art. 11 del presente Statuto. In tal caso, dopo che si sarà provveduto al saldo di tutte le pendenze passive, le somme restanti saranno devolute a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. | beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici, sono devoluti al Comune nel cui territorio l'Associazione ha sede. Art. 19
Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono le norme di legge, i regolamenti della F.ID.AL.e delle eventuali altre Federazioni sportive cui aderisca l'Associazione e in subordine le norme del Codice Civile.
Novi Ligure, 26 novembre 2018